
Lorenzo Lommano
La FIJLKAM è considerata dominante perché, nel sistema sportivo italiano, concentra poteri esclusivi e posizioni di controllo che incidono direttamente sull’accesso al mercato sportivo (attività, competizioni, riconoscimenti, tesseramenti). Proprio per questo, quando tali poteri vengono esercitati in modo ingiustificato o discriminatorio, è legittimo e necessario rivolgersi al Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Di seguito la spiegazione chiara e giuridicamente fondata.
1. Perché la FIJLKAM è in posizione dominante.
a) Riconoscimento pubblico esclusivo.
La FIJLKAM è:
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI, unico soggetto ammesso a rappresentare ufficialmente:
judo
lotta
karate
arti marziali affini
Questo le attribuisce una funzione para-pubblica, non privata.
Non è un’associazione come le altre: esercita potere regolatorio.
b) Controllo delle leve essenziali del “mercato sportivo”
La FIJLKAM controlla:
accesso a campionati ufficiali
riconoscimento di qualifiche tecniche, validità di titoli sportivi,
accesso a contributi pubblici
rappresentanza internazionale (WKF, IJF, ecc.)
Chi è escluso da questi canali non può competere ad armi pari.
c) Assenza di alternative equivalenti
Gli Enti di Promozione Sportiva (EPS): non sono sostituibili alla Federazione non consentono:
titoli federali, accesso ai campionati ufficiali, rappresentanza internazionale
Questo configura una posizione dominante strutturale, non aggirabile.
2. Quando il comportamento diventa illegittimo
La posizione dominante non è vietata in sé.
Diventa illegittima quando viene abusata (art. 102 TFUE).
Esempi tipici:
esclusione o penalizzazione di soggetti concorrenti imposizione di vincoli non necessari discriminazione tra operatori
ostacolo alla libertà associativa
utilizzo del potere sportivo per fini economici o politici
In questi casi non è una questione sportiva, ma concorrenziale.
3. Perché rivolgersi al Garante (AGCM)
a) Il giudice sportivo non basta
Gli organi sportivi:
dipendono dal sistema CONI
non possono giudicare abusi di mercato non applicano il diritto antitrust
Il conflitto di interessi è strutturale.
b) L’AGCM è l’autorità competente
L’AGCM:
vigila sugli abusi di posizione dominante ha già sanzionato federazioni sportive
considera lo sport attività economica rilevante
Lo ha affermato più volte anche la Corte di Giustizia UE.
c) L’esposto al Garante è uno strumento di tutela collettiva
Non tutela solo un’associazione:
tutela il mercato
tutela gli atleti
tutela la libertà di iniziativa
tutela il pluralismo sportivo
4. Principio chiave da ricordare
Quando una Federazione usa il riconoscimento pubblico per escludere, limitare o condizionare altri soggetti, non sta esercitando sport: sta abusando di potere.
E l’abuso di potere non si contesta in palestra,
si contesta al Garante.
APPROFONDIMENTO
Nel caso di specie, la FIJLKAM ha posto in essere una condotta concreta e specifica idonea a integrare un abuso di posizione dominante, consistita ad esempio, l’esclusione / il mancato riconoscimento / la subordinazione dell’accesso alle attività federali / l’imposizione di vincoli non previsti da norme di rango superiore nei confronti di associazione / ente / operatore sportivo, operante legittimamente nel medesimo ambito disciplinare.
In particolare, la condotta contestata si è tradotta in diniego e limitazione dell’accesso a competizioni ufficiali / riconoscimento di qualifiche tecniche / utilizzo di denominazioni / attività formative o promozionali, ovvero nell’imposizione di condizioni non oggettivamente necessarie né proporzionate al perseguimento di finalità sportive, ma idonee a produrre un effetto escludente e discriminatorio nei confronti di operatori concorrenti. Ne deriva che la condotta in esame ha inciso in modo diretto e significativo sulla possibilità per l’esponente e per gli operatori analoghi di operare nel mercato rilevante in condizioni di effettiva concorrenza.
Alla luce di quanto sopra, la condotta descritta appare idonea a integrare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE, in quanto diretta a limitare o falsare il gioco della concorrenza nel mercato rilevante, mediante l’uso distorto dei poteri derivanti dal riconoscimento pubblico, con effetti pregiudizievoli non solo per l’operatore escluso, ma per il corretto funzionamento del sistema sportivo nel suo complesso.